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Soa

 

Certificazione SOA

 

La Certificazione SOA è un’Attestazione di qualificazione per la partecipazione a gare d’appalto per l’esecuzione di appalti pubblici di lavori.

La Certificazione SOA è un attestato obbligatorio (rilasciato da Organismi di Attestazione autorizzati) che comprova la capacità economica e tecnica di un’impresa di qualificarsi per l’esecuzione di appalti pubblici di lavori di importo maggiore a € 150.000,00 e conferma inoltre che il soggetto certificato sia in possesso di tutti i requisiti necessari alla contrattazione pubblica.

Una volta ottenuta, la Certificazione SOA vale cinque anni (previa conferma di validità al terzo anno) e viene emessa, da Organismi SOA appositamente autorizzati, al termine di un’approfondita valutazione dei requisiti imposti dalla legge, riscontrabili negli ultimi dieci esercizi di attività dell’impresa interessata; in particolare, verranno presi in considerazione i lavori eseguiti negli ultimi dieci anni e i cinque migliori documenti di reddito tra gli ultimi dieci approvati e depositati.

La SOA è una Certificazione che qualifica l’impresa a partecipare agli appalti pubblici in categorie di opere e classifiche di importo, entrambe commisurate alle capacità ed all’esperienza che l’azienda ha dimostrato all’Organismo di Attestazione.

 

In particolare, le categorie di opere sono 52:

  • 13 riguardanti opere di carattere generale
  • 39 riguardanti opere specializzate

Clicca qui per visionare la lista dettagliata delle categorie di opere

Le classifiche di importo sono 10:

  • I fino a euro 258.000
  • II fino a euro 516.000
  • III fino a euro 1.033.000
  • III bis fino a euro 1.500.000
  • IV fino a euro 2.582.000
  • IV bis fino a euro 3.500.000
  • V fino a euro 5.165.000
  • VI fino a euro 10.329.000
  • VII fino a euro 15.494.000
  • VIII Illimitata

Ciascuna classifica abilita l’impresa in possesso di Certificazione SOA a concorre ad appalti di importi pari alla classifica accresciuta di un quinto.

Per ottenere la Certificazione SOA in classifiche di importo maggiori della II (oltre i 516.000,00 euro) è obbligatorio disporre di un Sistema di Qualità aziendale, che sia certificato secondo la vigente norma (UNI EN ISO 9001).

In base alla normativa vigente, gli Organismi di Attestazione SOA, sono tenuti a riscontrare la bontà, veridicità, correttezza e sostanza di tutti i documenti che l’impresa utilizza ai fini della dimostrazione dei requisiti utili alla propria Qualificazione; tale processo di verifica prevede che la SOA interroghi sistemi informativi, banche dati, Enti che hanno rilasciato dichiarazioni o certificati.

 

Breve storia del sistema di Qualificazione per la partecipazione agli appalti pubblici

 

A partire dal 2006, data di pubblicazione del d.lgs 163 Codice dei Contratti Pubblici, si delinea l’imminente rinnovamento del sistema di qualificazione che, tuttavia, trova riscontro solo con la tardiva pubblicazione del d.p.r. 207 (nuovo “Regolamento” SOA), che entra in vigore l’8 giugno del 2011. Vengono modificare categorie e ampliate le classifiche, vengono ulteriormente dettagliati i requisiti necessari e viene applicata una sostanziosa riduzione della tariffa di Attestazione per le imprese che si attestano nelle prime due classifiche di importo). Tuttavia, nella sostanza, il nuovo Regolamento SOA non stravolge più di tanto il già rodato sistema di Qualificazione. Pertanto viene introdotto il nuovo D.Lgs 50/2016 – con rettifica Sblocca Cantieri.

Quindi, sull’onda delle vigenti leggi, ogni impresa appartenente al settore delle costruzioni che desideri concorrere a bandi di gara indetti dalle amministrazioni pubbliche ai fini di appaltare lavori di importi maggiori di € 150.000,00, è obbligato ad ottenere la Certificazione SOA.

Costi
La tariffa minima spettante alla SOA per ottenere l’attestazione di qualificazione è determinata dall’allegato C del DPR. 207/2010.
Per i Consorzi Stabili il corrispettivo per ciascuna attività è ridotto del 50%
Per le imprese qualificate fino alla II classifica il corrispettivo per ciascuna attività è ridotto del 20% (art. 70, comma 4, DPR 207/2010).

 

Documentazione

In dettaglio la documentazione da produrre è la seguente:

Copia atto costitutivo e statuto vigente;Ø
Copia DURC di recente emissione;Ø
Copia bilanci ultimo decennio fiscale con note integrative e ricevute di presentazione;Ø
Copia modelli 770 ultimo decennio fiscale con ricevute di presentazione;Ø
Copia registri IVA degli acquisti ultimo decennio fiscale;Ø
Referenze bancarie, in busta chiusa e sigillata, intestate alla SOA;Ø
Verbale di nomina dei Direttori Tecnici e/o contratto d’opera professionale registrato in Agenzia Entrate;Ø
Copia registro/i cespiti ammortizzabili aggiornato/i all’ultimo annoØ fiscale dal quale è possibile evincere le quote di ammortamento relative ad ogni bene per ogni singolo anno;
Se in possesso, copia contratti di locazione finanziaria e/o contrattiØ di noleggio a freddo (per beni utilizzabili in attività di costruzione) con relative fatture;
Copia DM10 ultimo decennio fiscale;Ø
Copia versamenti di pagamento INPS (Modelli F24) ultimo decennio fiscale;Ø
Copia modelli 10SM e versamenti INAIL ultimo decennio fiscale;Ø
Copia versamenti Cassa edile ultimo decennio fiscale;Ø
Copia Libro matricola/libro unico ultimo decennio fiscale;Ø
Copia certificato di qualità.

 

DOCUMENTAZIONE LAVORI PRIVATI:

copia certificato di esecuzione dei lavori eseguiti;Ø
permesso a costruire ovvero dichiarazione di inizio attività, relativiØ all’opera realizzata, con   allegata copia autenticata del progetto approvato;
contratto stipulato;Ø
fatture corrispondenti al quantitativo di lavori eseguiti;Ø
certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori;Ø
contatti telefonici ed indirizzi mail dei direttori dei lavori e deiØ committenti, in modo da poterli successivamente contattare per le opportune verifiche.

 

DOCUMENTAZIONE LAVORI PUBBLICI:

copia certificato di esecuzione dei lavori eseguiti, occorre che il certificato sia pubblicato sul casellario ANAC.

 

NOTE:

1) Le referenze bancarie devono essere successive alla data di stipula del contratto con la SOA.
2) Relativamente ai pagamenti INPS, INAIL e casse edili, possono essere prodotti anche i prospetti riepilogativi tramite cassetto fiscale (nel caso di INPS e INAIL) o tramite la cassa edile di competenza.

Le classifiche di importo sono 10:

  • I fino a euro 258.000
  • II fino a euro 516.000
  • III fino a euro 1.033.000
  • III bis fino a euro 1.500.000
  • IV fino a euro 2.582.000
  • IV bis fino a euro 3.500.000
  • V fino a euro 5.165.000
  • VI fino a euro 10.329.000
  • VII fino a euro 15.494.000
  • VIII oltre euro 15.494.000

Ciascuna classifica abilita l’impresa in possesso di Certificazione SOA a concorre ad appalti di importi pari alla classifica accresciuta di un quinto.

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