Preparazione gare
Che cos’è un appalto pubblico?
L’appalto pubblico è un contratto a titolo oneroso stipulato tra una pubblica amministrazione ed una o più imprese che ha ad oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi. Tramite la gara d’appalto l’ente pubblico individua l’operatore economico con cui stipulare tale contratto.
Chi indice una gara d’appalto e perché
Un appalto pubblico o una gara di appalto altro non è che un semplice documento dove viene attestato il bisogno, da parte di aziende, Enti e quant’altro, di acquistare servizi, lavori pubblici o semplici merci; insomma, la maggior parte delle gare di appalto vengono indette da autorità locali, organizzazioni internazionali, aziende operanti particolari settori, Unione Europea.
In sostanza per la realizzazione di opere pubbliche e l’acquisizione di alcuni servizi e beni per conto della Pubblica Amministrazione è bene lanciare le gare d’appalto in modo tale da permettere una migliore gestione pubblica a livello territoriale basata sul rispetto, la trasparenza, la concorrenza e la meritocrazia tra i vari partecipanti ai così detti bandi pubblici, ossia selezioni delle imprese che destano interesse al bando e puntano all’assegnazione della gara d’appalto. Le imprese che possono partecipare a tali gare devono assolutamente avere i requisiti necessari ed espressi nei bandi stessi.
L’impresa vincitrice del bando, ossia quella di cui l’offerta è decisamente più in linea con i requisiti richiesti, dovrà successivamente stipulare un contratto di appalto e successivamente occuparsi di eseguire ciò in cui sarà scritto sul contratto stesso, il tutto disciplinato dall’articolo 217 del CDA (Codice degli Appalti – D.Lgs 50/2016)
Come partecipare ad una gara di appalto
Un impresa che decide di partecipare alle gare d’appalto Napoli ad esempio, deve rispettare in primis due tipologie di requisiti, quelli di ordine generali, che si trovano nell’articolo 80 del Codice degli Appalti, e quelli di ordine speciale a cui fanno riferimento la capacità economico finanziaria (art. 83 D.Lgs 50/2016) e la capacità legata alla tecnica professionale (art. 83 D.Lgs 50/2016).
Tali requisiti verranno verificati da una particolare società chiamata Società Organismi di Attestazione, autorizzate a loro volta dalle Autorità di Vigilanza dei lavori pubblici al fine di attestare e garantire l’idoneità dell’impresa vincitrice del bando.
Requisiti di partecipazione
I requisiti di partecipazione sono requisiti di qualificazione prescritti dalla legge o richiesti dalla stazione appaltante nel bando di gara, con cui i concorrenti dimostrano di possedere la capacità di eseguire correttamente l’opera o la fornitura o il servizio oggetto dell’appalto.
I requisiti di partecipazione si dividono in requisiti di ordine generale e requisiti di ordine speciale.
I requisiti di ordine generale concernono l’affidabilità morale e professionale del concorrente e sono elencati nell’art. 08 del D.Lgs. 50/2016.
La loro mancanza è sempre causa di esclusione dalla gara, a prescindere dal loro richiamo nel bando di gara (vedi anche tassatività cause di esclusione).
I requisiti di ordine speciale concernono invece la concreta esperienza e capacità professionale del concorrente a svolgere l’appalto, sul piano sia economico che tecnico.
Per questo la loro previsione nel bando di gara rientra nella discrezionalità della stazione appaltante, purché nel limite della pertinenza alle caratteristiche dell’appalto.
I requisiti di ordine speciale si dividono in:
- requisiti di capacità economica
- requisiti di capacità tecnica.
Per gli esecutori di lavori pubblici che intendono partecipare a gare d’appalto d’importo a base d’asta superiore a 150.000 euro, l’art. 84 del D.Lgs. 50/2016 prevede un apposito sistema di qualificazione articolato in base alle categorie ed all’importo dei lavori (v. attestazione SOA).
Le imprese che singolarmente non dispongono dei requisiti speciali di qualificazione prescritti dal bando di gara possono partecipare alla gara attraverso l’istituto del Raggruppamento Temporaneo d’Imprese (RTI).
I requisiti di partecipazione alle gare d’appalto, sia generali che speciali, devono essere posseduti dai concorrenti (cfr. ex multis, Cons. Stato n. 6487/2012):
Requisiti di partecipazione
I requisiti di partecipazione sono requisiti di qualificazione prescritti dalla legge o richiesti dalla stazione appaltante nel bando di gara, con cui i concorrenti dimostrano di possedere la capacità di eseguire correttamente l’opera o la fornitura o il servizio oggetto dell’appalto.
I requisiti di partecipazione si dividono in requisiti di ordine generale e requisiti di ordine speciale.
I requisiti di ordine generale concernono l’affidabilità morale e professionale del concorrente e sono elencati nell’art. 08 del D.Lgs. 50/2016.
La loro mancanza è sempre causa di esclusione dalla gara, a prescindere dal loro richiamo nel bando di gara (vedi anche tassatività cause di esclusione).
I requisiti di ordine speciale concernono invece la concreta esperienza e capacità professionale del concorrente a svolgere l’appalto, sul piano sia economico che tecnico.
Per questo la loro previsione nel bando di gara rientra nella discrezionalità della stazione appaltante, purché nel limite della pertinenza alle caratteristiche dell’appalto.
I requisiti di ordine speciale si dividono in:
- requisiti di capacità economica
- requisiti di capacità tecnica.
Per gli esecutori di lavori pubblici che intendono partecipare a gare d’appalto d’importo a base d’asta superiore a 150.000 euro, l’art. 84 del D.Lgs. 50/2016 prevede un apposito sistema di qualificazione articolato in base alle categorie ed all’importo dei lavori (v. attestazione SOA).
Le imprese che singolarmente non dispongono dei requisiti speciali di qualificazione prescritti dal bando di gara possono partecipare alla gara attraverso l’istituto del Raggruppamento Temporaneo d’Imprese (RTI).
I requisiti di partecipazione alle gare d’appalto, sia generali che speciali, devono essere posseduti dai concorrenti (cfr. ex multis, Cons. Stato n. 6487/2012):
Requisiti di partecipazione
I requisiti di partecipazione sono requisiti di qualificazione prescritti dalla legge o richiesti dalla stazione appaltante nel bando di gara, con cui i concorrenti dimostrano di possedere la capacità di eseguire correttamente l’opera o la fornitura o il servizio oggetto dell’appalto.
I requisiti di partecipazione si dividono in requisiti di ordine generale e requisiti di ordine speciale.
I requisiti di ordine generale concernono l’affidabilità morale e professionale del concorrente e sono elencati nell’art. 08 del D.Lgs. 50/2016.
La loro mancanza è sempre causa di esclusione dalla gara, a prescindere dal loro richiamo nel bando di gara (vedi anche tassatività cause di esclusione).
I requisiti di ordine speciale concernono invece la concreta esperienza e capacità professionale del concorrente a svolgere l’appalto, sul piano sia economico che tecnico.
Per questo la loro previsione nel bando di gara rientra nella discrezionalità della stazione appaltante, purché nel limite della pertinenza alle caratteristiche dell’appalto.
I requisiti di ordine speciale si dividono in:
- requisiti di capacità economica
- requisiti di capacità tecnica.
Per gli esecutori di lavori pubblici che intendono partecipare a gare d’appalto d’importo a base d’asta superiore a 150.000 euro, l’art. 84 del D.Lgs. 50/2016 prevede un apposito sistema di qualificazione articolato in base alle categorie ed all’importo dei lavori (v. attestazione SOA).
Le imprese che singolarmente non dispongono dei requisiti speciali di qualificazione prescritti dal bando di gara possono partecipare alla gara attraverso l’istituto del Raggruppamento Temporaneo d’Imprese (RTI).
I requisiti di partecipazione alle gare d’appalto, sia generali che speciali, devono essere posseduti dai concorrenti (cfr. ex multis, Cons. Stato n. 6487/2012):
- alla data di scadenza del bando,
- alla data di verifica dei requisiti da parte della stazione appaltante,
- alla data dell’aggiudicazione provvisoria e definitiva
Il possesso dei requisiti non rileva invece al momento della stipulazione del contratto.
Tipologie di appalti
Una prima classificazione degli appalti può essere basata sul modo di condurre la contabilità dei lavori e, quindi, del calcolo del corrispettivo:
- Appalti a corpo;
- Appalti a misura;
- Appalti misti a corpo e misura;
- Appalto in economia.
1. Appalto a corpo (o a forfait)
In questa tipologia l’importo da riconoscere all’appaltatore è una somma invariabile, riferita al totale dell’opera, che non può assolutamente subire variazioni, poiché in caso di imprevisti dovuti al prolungamento lavori o di sbaglio dei calcoli quantitativi, la ditta rischia di avere un bilancio totale dell’opera negativo. Questa tipologia è quella più diffusa poiché elimina i rischi per l’ente appaltante.
2. Appalto a misura
Qui il corrispettivo viene determinato secondo le unità di misura del lavoro finito. Ad ogni lavorazione vengono applicati i prezzi unitari. In questa tipologia i rischi li assume l’ente appaltante. Il tempo, la manodopera e i materiali sono compresi nell’offerta del prezzo per unità di lavoro realizzato. Invece, nel caso dell’appalto di lavori in economia, queste voci sono separate. Il tempo di realizzazione perciò, diventa un aspetto fondamentale per l’eventuale guadagno dell’appaltatore.
3. Appalto misto a corpo e misura
In questo tipo di appalto alcuni lavori sono espressi a corpo, mentre altri sono contabilizzati a misura.
4. Appalto in economia
I lavori si dicono contabilizzati in economia quando il corrispettivo è calcolato sulla base dei materiali impiegati e delle ore di manodopera degli operai. All’interno di un contratto d’appalto, i lavori contabilizzati in economia sono ammessi solo per alcuni tipi di interventi (p.e. manutenzioni), oppure per certe singole lavorazioni, o ancora in certe situazioni particolari.
Al di sotto di certi importi, i lavori, sempre contabilizzati in economia, possono essere eseguiti con gestione diretta da parte dell’ente. In questo caso l’ente si sostituisce all’impresa facendosi carico di tutte le attività di gestione necessarie per la realizzazione dell’opera.
Assegnazione degli appalti
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. L’affidamento degli appalti viene definito in base a diversi fattori, tra cui la tipologia dell’opera da realizzare, le sue dimensioni e altre motivazioni che vengono prese in considerazione dal responsabile del procedimento amministrativo.
Per la scelta della ditta che eseguirà i lavori, gli enti pubblici tendono a favorire quella che offre il prezzo più basso, oppure l’offerta economicamente più vantaggiosa. Normalmente quando si decide di appaltare un’opera si crea anche una tabella di punteggi nella quale si inseriscono i criteri di assegnazione dell’opera. Le metodologie sono:
- La procedura aperta (definita “pubblico incanto” dalla precedente legge n. 109 del 1994);
- La procedura manifestazione d’interesse (definita “licitazione privata” “procedura ristretta” dalla precedente legge n. 109 del 1994);
- La procedura negoziata (definita “trattativa privata” dalla precedente legge n. 109 del 1994);
- L’appalto concorso.
La procedura aperta (o pubblico incanto)
Detta anche gara d’appalto o procedura a evidenza pubblica. Qui possono partecipare tutte le ditte che facciano richiesta, purché abbiano i requisiti richiesti dalla tipologia del lavoro o all’importo. Il prezzo più basso si determina in base al tipo di appalto, per i lavori a misura si tiene conto dei prezzi unitari, per quelli a corpo si tiene conto dell’offerta generale in base d’asta e per quelli misti si tiene conto dei prezzi unitari.
La procedura Manifestazione d’interesse (procedura ristretta o licitazione privata)
Possono partecipare alla gara per l’affidamento dei lavori tutte le ditte invitate dalla P.A. procedente. Le ditte sono invitate alla fase di pubblicazione del bando di gara e alla presentazione delle offerte, in linea con i requisiti fissati dalla Amministrazione.
La procedura negoziata (o trattativa privata)
I concorrenti vengono scelti e invitati alla gara di appalto, dalla stazione appaltante. Anche in questo caso le imprese devono essere in possesso dei requisiti necessari. 1-Per questa tipologia l’opera non deve superare l’importo di € 500.000,00. In caso di un’opera di urgenza l’importo può essere anche superiore. A questo tipo di gare devono essere invitate almeno 5 aziende («se sussistono aspiranti idonei in tale numero»)[1]. Tale procedura è utilizzata (senza previa pubblicazione del bando di gara) in base all’art 63 D.Lgs. n. 50/2016 qualora in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura.
Offerta Economicamente Vantaggiosa
Si prende in considerazione solo per le opere il cui aspetto tecnico sia di notevole rilevanza. L’offerta migliore viene decisa in base ad elementi definiti di volta in volta dalla stazione appaltante, tra cui:
- Prezzo più basso;
- Valore tecnico dell’opera;
- Valore estetico dell’opera;
- Tempo previsto;
- Costi di gestione;
- Costi di manutenzione;
- Altre caratteristiche dell’opera.
Che cos’è un appalto pubblico?
L’appalto pubblico è un contratto a titolo oneroso stipulato tra una pubblica amministrazione ed una o più imprese che ha ad oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi. Tramite la gara d’appalto l’ente pubblico individua l’operatore economico con cui stipulare tale contratto.
Chi indice una gara d’appalto e perché
Un appalto pubblico o una gara di appalto altro non è che un semplice documento dove viene attestato il bisogno, da parte di aziende, Enti e quant’altro, di acquistare servizi, lavori pubblici o semplici merci; insomma, la maggior parte delle gare di appalto vengono indette da autorità locali, organizzazioni internazionali, aziende operanti particolari settori, Unione Europea.
In sostanza per la realizzazione di opere pubbliche e l’acquisizione di alcuni servizi e beni per conto della Pubblica Amministrazione è bene lanciare le gare d’appalto in modo tale da permettere una migliore gestione pubblica a livello territoriale basata sul rispetto, la trasparenza, la concorrenza e la meritocrazia tra i vari partecipanti ai così detti bandi pubblici, ossia selezioni delle imprese che destano interesse al bando e puntano all’assegnazione della gara d’appalto. Le imprese che possono partecipare a tali gare devono assolutamente avere i requisiti necessari ed espressi nei bandi stessi.
L’impresa vincitrice del bando, ossia quella di cui l’offerta è decisamente più in linea con i requisiti richiesti, dovrà successivamente stipulare un contratto di appalto e successivamente occuparsi di eseguire ciò in cui sarà scritto sul contratto stesso, il tutto disciplinato dall’articolo 11 del CDA (Codice degli Appalti – D.Lgs 163/2006)
Come partecipare ad una gara di appalto
Un impresa che decide di partecipare alle gare d’appalto Napoli ad esempio, deve rispettare in primis due tipologie di requisiti, quelli di ordine generali, che si trovano nell’articolo 38 del Codice degli Appalti, e quelli di ordine speciale a cui fanno riferimento la capacità economico finanziaria (art. 41 D.Lgs 163/2006) e la capacità legata alla tecnica professionale (art. 42 D.Lgs 163/2006).
Tali requisiti verranno verificati da una particolare società chiamata Società Organismi di Attestazione, autorizzate a loro volta dalle Autorità di Vigilanza dei lavori pubblici al fine di attestare e garantire l’idoneità dell’impresa vincitrice del bando.
Requisiti di partecipazione
I requisiti di partecipazione sono requisiti di qualificazione prescritti dalla legge o richiesti dalla stazione appaltante nel bando di gara, con cui i concorrenti dimostrano di possedere la capacità di eseguire correttamente l’opera o la fornitura o il servizio oggetto dell’appalto.
I requisiti di partecipazione si dividono in requisiti di ordine generale e requisiti di ordine speciale.
I requisiti di ordine generale concernono l’affidabilità morale e professionale del concorrente e sono elencati nell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006.
La loro mancanza è sempre causa di esclusione dalla gara, a prescindere dal loro richiamo nel bando di gara (vedi anche tassatività cause di esclusione).
I requisiti di ordine speciale concernono invece la concreta esperienza e capacità professionale del concorrente a svolgere l’appalto, sul piano sia economico che tecnico.
Per questo la loro previsione nel bando di gara rientra nella discrezionalità della stazione appaltante, purché nel limite della pertinenza alle caratteristiche dell’appalto.
I requisiti di ordine speciale si dividono in:
- requisiti di capacità economica
- requisiti di capacità tecnica.
Per gli esecutori di lavori pubblici che intendono partecipare a gare d’appalto d’importo a base d’asta superiore a 150.000 euro, l’art. 40 del D.Lgs. 163/2006 prevede un apposito sistema di qualificazione articolato in base alle categorie ed all’importo dei lavori (v. attestazione SOA).
Le imprese che singolarmente non dispongono dei requisiti speciali di qualificazione prescritti dal bando di gara possono partecipare alla gara attraverso l’istituto del Raggruppamento Temporaneo d’Imprese (RTI).
I requisiti di partecipazione alle gare d’appalto, sia generali che speciali, devono essere posseduti dai concorrenti (cfr. ex multis, Cons. Stato n. 6487/2012):
- alla data di scadenza del bando,
- alla data di verifica dei requisiti da parte della stazione appaltante,
- alla data dell’aggiudicazione provvisoria e definitiva
Il possesso dei requisiti non rileva invece al momento della stipulazione del contratto.
Perché occupare tempo inutile, perché assumere personale, provvederemo tutto noi allo studio e alla ricerca del vostro obbiettivo
Preparazione Gare d’Appalto
La CONSEDIL è in grado di offrire su tutto il territorio nazionale un innovativo servizio di preparazione gare.
Questo consiste nella assistenza e preparazione di tutta la documentazione (istanza, dichiarazioni, cauzione, pagamento del bollettino all’autorità di vigilanza, avvalimento etc.) necessaria per partecipare ad una gara d’appalto escluso l’indicazione del ribasso di gara, che rimane ad esclusiva discrezione del cliente.
La CONSEDIL, attraverso la collaborazione di vari partner con esperienza pluriennale nelle svariate tipologie di gara in ogni campo dell’ingegneria e dell’architettura si propone come supporto ideale per le imprese che necessitano della redazione dell’offerta tecnica, secondo le modalità richieste dalla Stazione Appaltanti.
Il servizio nasce fondamentalmente per rispondere a tre esigenze:
- contenere i costi da una parte di una piccola e media impresa poiché diventa superfluo avere al proprio interno un ufficio gare;
- evitare di pagare uno scotto molto pesante all’inesperienza a chi non ha mai affrontato il mondo degli appalti pubblici;
- ridurre drasticamente la percentuale di esclusione della propria azienda dalle gare d’appalto.
Preparazione gara, offerta tecnica (gare economicamente vantaggiose):
Il servizio offerto prevede una consulenza di “Ingegneria dell’Offerta Tecnica” che comprende, a titolo esemplificativo:
- Analisi e studio del bando, disciplinare e capitolato speciale d’appalto con individuazione dei criteri e delle modalità di presentazione degli elaborati.
- Analisi e studio del progetto a base di gara e del relativo computo metrico, dell’elenco prezzi e del C.S.A.
- Studio del punteggio, dei criteri di valutazione (indici, pesi, ecc.) e definizione degli interventi.
- Elaborazione dell’offerta tecnica migliorativa (predisposizione degli elaborati grafici e descrittivi necessari) con riferimento ai vari punti previsti dalla documentazione di gara (capitolato, disciplinare, bando, ecc.).
- Stampa degli elaborati, secondo il formato e i layout previsti dalla documentazione di gara, ovvero concordati con il committente.
- Predisposizione dei plichi (buste, scatole, casse rigide, supporto magnetico), secondo le modalità previste dalla Stazione Appaltante.
- Elaborazione di animazioni e filmati esplicativi dei progetti proposti.
- Consulenza e Assistenza Tecnica post-attribuzione dei punteggi assegnati dalla Commissione di gara.
Il bando, il disciplinare di gara e il capitolato speciale d’appalto rappresentano la lex specialis della gara d’appalto, e vincolano tanto i concorrenti quanto l’amministrazione appaltante, in attuazione dei principi sanciti dall’art. 97 della Costituzione. Ognuno di essi svolge una propria specifica funzione nell’economia della procedura, “il primo fissando le regole della gara, il secondo disciplinando in particolare il procedimento di gara ed il terzo integrando eventualmente le disposizioni del bando (con particolare riferimento – di norma – agli aspetti tecnici anche in funzione dell’assumendo vincolo contrattuale”.
Lo ha ricordato la quinta sezione del Consiglio di Stato, nella sentenza n. 4684/2015 depositata il 9 ottobre.
In molte gare d’appalto (sia per lavori che servizi) il criterio di affidamento è basato sull’offerta economicamente più vantaggiosa. Tale procedura di aggiudicazione prevede la verifica dell’idoneità tecnica-economica che deve essere rapportata alla natura ed all’importo delle prestazioni oggetto della gara; in questi casi la scelta dell’offerta non è affidata al mero ribasso del prezzo, ma scaturisce dalla valutazione comparativa di altri elementi della prestazione, attinenti, ad esempio, alle modalità di esecuzione del servizio, al merito tecnico, alla qualità, alle caratteristiche estetiche e funzionali, al servizio post vendita, all’assistenza tecnica, ecc.