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Offerte Tecniche - Appalti e Servizi Consedil
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Offerte Tecniche

 

Offerta tecnica (gare economicamente vantaggiose):

 

  • Il servizio offerto prevede una consulenza di “Ingegneria dell’Offerta Tecnica” che comprende, a titolo esemplificativo:
  • Analisi e studio del bando, disciplinare e capitolato speciale d’appalto con individuazione dei criteri e delle modalità di presentazione degli elaborati.
  • Analisi e studio del progetto a base di gara e del relativo computo metrico, dell’elenco prezzi e del C.S.A.
  • Studio del punteggio, dei criteri di valutazione (indici, pesi, ecc.) e definizione degli interventi.
  • Elaborazione dell’offerta tecnica migliorativa (predisposizione degli elaborati grafici e descrittivi necessari) con riferimento ai vari punti previsti dalla documentazione di gara (capitolato, disciplinare, bando, ecc.).
  • Stampa degli elaborati, secondo il formato e i layout previsti dalla documentazione di gara, ovvero concordati con il committente.
  • Predisposizione dei plichi (buste, scatole, casse rigide, supporto magnetico), secondo le modalità previste dalla Stazione Appaltante.
  • Elaborazione di animazioni e filmati esplicativi dei progetti proposti.
  • Consulenza e Assistenza Tecnica post-attribuzione dei punteggi assegnati dalla Commissione di gara.
  • Preparazione OFFERTA TECNICA, (completa di tutta la consulenza sopra elencata) Prezzo Pazzo (singola gara)

 

Il bando, il disciplinare di gara e il capitolato speciale d’appalto rappresentano la lex specialis della gara d’appalto, e vincolano tanto i concorrenti quanto l’amministrazione appaltante, in attuazione dei principi sanciti dall’art. 97 della Costituzione. Ognuno di essi svolge una propria specifica funzione nell’economia della procedura, “il primo fissando le regole della gara, il secondo disciplinando in particolare il procedimento di gara ed il terzo integrando eventualmente le disposizioni del bando (con particolare riferimento – di norma – agli aspetti tecnici anche in funzione dell’assumendo vincolo contrattuale”.

 

Lo ha ricordato la quinta sezione del Consiglio di Stato, nella sentenza n. 4684/2015 depositata il 9 ottobre.